AGESCI
Calabria
Zona
Reventino

Assemb. di Zona

 

REGOLAMENTO DI ZONA

 La parte in corsivo è estratta dallo Statuto dell’AGESCI approvato al Consiglio Generale 1996, aggiornato dal Consiglio Generale 2003 e successivamente dal Consiglio Generale 2005

La zona   

Art. 1.  Definizione

             La Zona scout è la struttura di coordinamento dei Gruppi esistenti ed operanti in un ambito territoriale contiguo.

La definizione territoriale e conseguentemente il numero dei Gruppi formanti la Zona sono stabiliti dal Consiglio regionale con deliberazione motivata e riesaminati periodicamente.

Art. 2. Compiti

Compito primario della Zona è promuovere la formazione e la crescita delle Comunità Capi; a tal fine, in particolare, la Zona stimola ed offre strumenti alle Comunità Capi per realizzare il Progetto educativo, per confrontare e verificare la loro azione educativa, per realizzare l’aggiornamento e la formazione dei soci adulti.

            Sono inoltre compiti della Zona:

a)      valorizzare e rilanciare le esperienze realizzate nei Gruppi;

b)      promuovere la costituzione di nuovi Gruppi scout , predisponendo un apposito progetto di sviluppo;

c)      curare, per il proprio livello, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e altri mezzi di comunicazione;

d)      promuovere, qualora previsti dal programma, attività ed incontri tra Unità, ferma restando la responsabilità educativa delle singole Comunità Capi;

e)      contribuire alla formazione ricorrente dei Capi realizzando incontri per l’approfondimento di aspetti metodologici e attività per il tirocinio e la formazione dei soci adulti.

Art. 3.  Progetto di Zona

         Nell’ambito dei compiti assegnati alla Zona, il Progetto di Zona prevede obiettivi specifici che, in raccordo anche con i Progetti educativi delle Comunità Capi della Zona, diano risposta alle esigenze educative e formative emergenti dalla realtà associativa e territoriale.

 Art. 4.  Zona: organi

            La Zona, per realizzare i suoi compiti, si struttura in:

      a)   un Convegno Capi di Zona;

b)   una Assemblea di Zona;

c)    un Consiglio di Zona;

d)    un Comitato di Zona.

 Art. 5.  Convegno Capi di Zona

            Il Convegno Capi di Zona è convocato al fine di:

a)      leggere a livello della Zona lo stato dell’Associazione e la realtà giovanile;

b)      individuare ed analizzare le esigenze dei soci adulti della Zona;

c)      elaborare ed approvare le linee di indirizzo del  Progetto di Zona, indicando priorità, obiettivi e la durata, compresa fra i due e i quattro anni.

          Ne fanno parte tutti i soci adulti  in servizio censiti nella Zona e, con solo diritto di parola, i Capi a disposizione.

          Il Convegno Capi è convocato dai Responsabili di Zona con frequenza adeguata alla durata stabilita per il progetto di Zona.

          Il Consiglio di Zona può deliberare che le competenze del Convegno Capi di Zona siano assunte dall’Assemblea. 

 Art.6.  Assemblea di Zona

            L’Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona per:

a)   approvare il Progetto di Zona e verificare quello giunto a scadenza;

b)    stabilire la composizione del Comitato di Zona;

c)  deliberare l’eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del         Comitato qualora il numero dei gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento Organizzazione; in questo caso l’approvazione e la verifica del programma di zona competono all’Assemblea;

d)  eleggere tra i Capi censiti nella Zona i Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona;

e)   discutere le linee del Progetto regionale;

f)     deliberare in merito ai bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo.

            Ne fanno parte tutti i Capi e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Zona e, con diritto di voto e solo elettorato attivo, i soci adulti censiti nella zona che stanno ancora completando l’iter formativo; con solo diritto ad essere eletti i capi a disposizione censiti in zona.

            L’Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona almeno una volta l’anno; in caso di impossibilità di convocazione a cura dei responsabili locali, l’Assemblea di Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili regionali.

 Art. 7 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea

7.1       La convocazione dell’assemblea di zona avviene per mezzo di comunicazione scritta anche via posta elettronica con conferma di lettura, inviata agli interessati tramite i loro Capi Gruppo entro e non oltre 15 giorni della data prevista, con l’indicazione della data, dell’orario d’inizio e di termine dei lavori, della sede e dell’ordine del giorno.

            Chi volesse essere avvisato direttamente via posta elettronica ne deve fare richiesta espressa al Comitato di Zona.

            In ogni Assemblea di Zona il Comitato di Zona istituisce un servizio di accoglienza per l’iscrizione dei partecipanti; ha inizio mezz’ora prima dell’apertura indicata in convoca e termina due ore dopo.

7.2          L’Assemblea di zona in prima convocazione è valida se sono presenti la metà più        uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’Assemblea sarà ritenuta valida con la presenza di un terzo degli aventi diritto al voto.

7.3          L’Assemblea è presieduta dai Responsabili di zona che coordinano i lavori e sovrintendono al lavoro del segretario e del comitato mozioni.

All’inizio dell’Assemblea viene nominato un segretario verbalizzante, il Comitato Mozioni, composto da tre membri uno dei quali con funzioni di presidente, e se sono previste elezioni un comitato elettorale, composto da due scrutatori ed un presidente.

 7.4          Il segretario provvede a redigere il verbale che deve contenere:

  • L’ordine del giorno;
  • Una breve sintesi degli interventi;
  • Il testo delle mozioni sottoposte a votazione con il relativo risultato;
  • I risultati elettorali;
  • Una breve sintesi delle decisioni prese.

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dai Responsabili di zona

7.5       L’Assemblea di zona delibera a mezzo di mozioni presentate, per iscritto da uno o più partecipanti, al comitato Mozioni nei tempi stabiliti dalla presidenza e comunicati all’inizio dei lavori.

Il comitato mozioni, d’intesa con i presentatori, può apportare delle modifiche alle mozioni stesse, nonché coordinare tra di loro più mozioni di contenuto analogo, prima di presentarle alla presidenza.

Per ogni mozione è previsto un intervento a favore ed uno contrario; poi si procederà alle votazioni.

7.6          In ogni assemblea è previsto lo spazio di non più di trenta minuti da riservare ad interrogazioni sinteticamente formulate su eventi di vita associativa di zona.

Il presentatore ha il diritto di illustrarle per non più di cinque minuti.

Segue una risposta del comitato di zona per non più di cinque minuti.

7.7       Le deliberazioni sono prese con votazione simultanea per alzata di mano o con altro sistema palese.

La votazione è valida se ha votato la metà più uno dei presenti all’assemblea

aventi diritto al voto.

I voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti vengono separatamente computati.

L’Assemblea delibera con la maggioranza dei voti espressi.

7.8       Qualsiasi capo che abbia terminato l’iter specifico di formazione, in servizio o a disposizione, è eleggibile quale membro di Comitato o Responsabile di Zona, qualora abbia espresso personalmente la propria disponibilità.

Qualora fosse impossibilitato a partecipare, il candidato potrà comunicare la propria disponibilità per iscritto.

Per l’elezione dei membri di Comitato, lo stesso Comitato di Zona può proporre dei candidati illustrandone le motivazioni.

E’ compito dei presidenti stabilire il termine improrogabile di presentazione delle candidature, nonché l’ora iniziale e finale delle elezioni.

Le elezioni avvengono per scrutinio segreto.

I candidati risultano eletti qualora ottengano la maggioranza dei voti espressi.

Nel caso in cui il numero dei candidati fosse maggiore dei posti vacanti, risulteranno eletti tra loro quelli avranno riportato il numero maggiore dei voti.

In caso di parità dei voti si procede al ballottaggio.

Ogni elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i posti vacanti per ciascuno dei due sessi all’interno del Comitato di zona.

7.9          Qualora uno dei membri del Comitato rassegni le dimissioni dal collegio, le stesse diverranno operative in coincidenza con l’assemblea di Zona seguente.

7.10       E’ nulla ogni decisione presa in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti Agesci.  

 Art.8   Consiglio di Zona

            Il Consiglio di Zona è convocato dai Responsabili di Zona almeno tre volte all’anno per:

a)    promuovere la formazione e la crescita delle Comunità Capi attraverso la presenza ed il ruolo dei Capi Gruppo;

b)    favorire il dibattito ed il confronto fra le Comunità Capi, il collegamento tra queste gli altri livelli associativi ed il territorio e la circolazione delle informazioni;

c)    tutelare, sostenere e valorizzare la proposta educativa delle Comunità Capi;

d)    istruire i lavori dell’Assemblea e del Convegno Capi di Zona;

e)    redigere il Progetto di Zona secondo le indicazioni del Convegno Capi;

f)     approvare e verificare i programmi annuali per la realizzazione del Progetto, comprensivi di tutte le attività coinvolgenti i soci giovani ed i soci adulti;

g)    esprimere un parere sul bilancio  preventivo predisposto dal Comitato di zona;

h)    assumere i compiti del Comitato, qualora deliberato in tal senso dall’Assemblea, aggirando gli incarichi alle branche e quelli previsti in base al Progetto di Zona a membri del Consiglio stesso.

            Ne fanno parte: ____________

·         componenti il Comitato di Zona;

·         i Capi Gruppo e gli Assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;

·         con solo diritto di parola gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona ed i Consiglieri generali censiti in Zona.

8.1       Gli assistenti ecclesiastici possono delegare alla partecipazione uno dei due Capi Gruppo del proprio gruppo di appartenenza.  

Art. 9  Comitato di Zona

            Sono compiti del Comitato di Zona:

a)      attuare il programma di Zona, riferendone al Consiglio ed all’Assemblea di Zona;

b)       proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’Assistente ecclesiastico di Zona;

c)      predisporre i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo su schema uniforme a quello del Comitato nazionale;

d)      autorizzare il censimento di Gruppi e di Unità e la formazione di nuovi Gruppi e Unità.

Ne fanno parte:

  • una Responsabile ed un Responsabile;
  • un Assistente ecclesiastico;
  • almeno tre Capi che assumono incarichi specifici in base al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, uno ciascuno la cura delle tre branche.

 Art. 10 Comitato di Zona: Incaricati nominati e pattuglie

Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati e di pattuglie permanenti o temporanee che nomina sotto la propria responsabilità.

 Art. 11 Incaricati alla Branca di Zona: rapporti con i soci adulti in servizio nelle Unità:

Gli incaricati di Zona alle branche, si riuniscono periodicamente con i rispettivi soci adulti in servizio nelle Unità per:

a)    conoscere, valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Zona e curare le sperimentazioni attivate;

b)    contribuire alla conoscenza della realtà giovanile a livello di Zona e dei bisogni di formazione metodologica dei soci adulti della Zona;

c)    coordinare le attività della branca di Zona;

d)    costituire il riferimento locale per il Progetto/programma regionale nella specificità della branca.

 Art. 12            Responsabili di Zona

            Sono compiti dei Responsabili di Zona:

       a)      convocare il Convegno Capi e l’Assemblea di Zona;

b)      convocare e presiedere il Consiglio ed il Comitato di Zona;

c)      curare, in sintonia con gli altri membri del Comitato, i rapporti a livello di Zona con gli organismi  civili ed ecclesialii, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione.

            La Responsabile ed il Responsabile di Zona, congiuntamente, hanno la rappresentanza legale della Zona.

            Se per dimissioni o altra causa la Responsabile o il Responsabile di Zona sono impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, queste ultime sono svolte per intero fino alla successiva Assemblea da chi permane in carica, o se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Comitato di Zona ovvero da un Capo a ciò nominato dai Responsabili regionali.

 

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