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REGOLAMENTO DI ZONA
La parte in corsivo
è estratta dallo Statuto dell’AGESCI
approvato al Consiglio Generale 1996,
aggiornato dal Consiglio Generale 2003 e
successivamente dal Consiglio Generale
2005
La
zona
Art. 1. Definizione
La Zona scout è la
struttura di coordinamento dei Gruppi
esistenti ed operanti in un ambito
territoriale contiguo.
La definizione territoriale e
conseguentemente il numero dei Gruppi
formanti la Zona sono stabiliti
dal Consiglio regionale con
deliberazione motivata e riesaminati
periodicamente.
Art. 2. Compiti
Compito primario della Zona è promuovere
la formazione e la crescita delle
Comunità Capi; a tal fine, in
particolare, la Zona stimola ed offre
strumenti alle Comunità Capi per
realizzare il Progetto educativo, per
confrontare e verificare la loro azione
educativa, per realizzare
l’aggiornamento e la formazione dei
soci adulti.
Sono inoltre
compiti della Zona:
a)
valorizzare e rilanciare le esperienze
realizzate nei Gruppi;
b)
promuovere la costituzione di nuovi
Gruppi scout , predisponendo un apposito
progetto di sviluppo;
c)
curare, per il proprio livello, i
rapporti con gli organismi civili ed
ecclesiali, con le altre associazioni
educative, con la stampa e altri mezzi
di comunicazione;
d)
promuovere, qualora previsti dal
programma, attività ed incontri tra
Unità, ferma restando la responsabilità
educativa delle singole Comunità Capi;
e)
contribuire alla formazione ricorrente
dei Capi realizzando incontri per
l’approfondimento di aspetti
metodologici e attività per il tirocinio
e la formazione dei soci adulti.
Art. 3. Progetto di Zona
Nell’ambito dei compiti
assegnati alla Zona, il Progetto di Zona
prevede obiettivi specifici che, in
raccordo anche con i Progetti educativi
delle Comunità Capi della Zona, diano
risposta alle esigenze educative e
formative emergenti dalla realtà
associativa e territoriale.
Art.
4. Zona: organi
La Zona, per
realizzare i suoi compiti, si struttura
in:
a)
un Convegno Capi di Zona;
b)
una Assemblea di Zona;
c)
un Consiglio di Zona;
d)
un Comitato di Zona.
Art.
5. Convegno Capi di Zona
Il Convegno
Capi di Zona è convocato al fine di:
a)
leggere a livello della Zona lo stato
dell’Associazione e la realtà giovanile;
b)
individuare ed analizzare le esigenze
dei soci adulti della Zona;
c)
elaborare ed approvare le linee di
indirizzo del Progetto di Zona,
indicando priorità, obiettivi e la
durata, compresa fra i due e i quattro
anni.
Ne fanno parte tutti i soci
adulti in servizio censiti nella
Zona e, con solo diritto di parola, i
Capi a disposizione.
Il Convegno Capi è convocato
dai Responsabili di Zona con frequenza
adeguata alla durata stabilita per il
progetto di Zona.
Il Consiglio di Zona può
deliberare che le competenze del
Convegno Capi di Zona siano assunte
dall’Assemblea.
Art.6.
Assemblea di Zona
L’Assemblea di Zona è
convocata dai Responsabili di Zona per:
a) approvare il Progetto di Zona e
verificare quello giunto a scadenza;
b)
stabilire la composizione del Comitato
di Zona;
c) deliberare l’eventuale delega al
Consiglio di Zona di tutte le competenze
del Comitato qualora il numero
dei gruppi che compongono la Zona sia
inferiore al numero minimo indicato nel
Regolamento Organizzazione; in questo
caso l’approvazione e la verifica del
programma di zona competono
all’Assemblea;
d) eleggere tra i Capi censiti nella
Zona i Responsabili di Zona e gli altri
membri del Comitato di Zona;
e)
discutere le linee del Progetto
regionale;
f)
deliberare in merito ai bilanci
consuntivo, preconsuntivo e
preventivo.
Ne fanno parte tutti i Capi
e gli Assistenti ecclesiastici censiti
nella Zona e, con diritto di voto e solo
elettorato attivo, i soci adulti
censiti nella zona che stanno ancora
completando l’iter formativo; con
solo diritto ad essere eletti i capi a
disposizione censiti in zona.
L’Assemblea di Zona è
convocata dai Responsabili di Zona
almeno una volta l’anno; in caso di
impossibilità di convocazione a cura dei
responsabili locali, l’Assemblea di Zona
è indetta congiuntamente dai
Responsabili regionali.
Art.
7 – Modalità di svolgimento
dell’Assemblea
7.1 La convocazione dell’assemblea
di zona avviene per mezzo di
comunicazione scritta anche via posta
elettronica con conferma di lettura,
inviata agli interessati tramite i loro
Capi Gruppo entro e non oltre 15 giorni
della data prevista, con l’indicazione
della data, dell’orario d’inizio e di
termine dei lavori, della sede e
dell’ordine del giorno.
Chi volesse essere avvisato
direttamente via posta elettronica ne
deve fare richiesta espressa al Comitato
di Zona.
In ogni Assemblea di Zona il
Comitato di Zona istituisce un servizio
di accoglienza per l’iscrizione dei
partecipanti; ha inizio mezz’ora prima
dell’apertura indicata in convoca e
termina due ore dopo.
7.2
L’Assemblea di zona in prima
convocazione è valida se sono presenti
la metà più uno degli aventi
diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea sarà
ritenuta valida con la presenza di un
terzo degli aventi diritto al voto.
7.3
L’Assemblea è presieduta dai
Responsabili di zona che coordinano i
lavori e sovrintendono al lavoro del
segretario e del comitato mozioni.
All’inizio dell’Assemblea viene nominato
un segretario verbalizzante, il Comitato
Mozioni, composto da tre membri uno dei
quali con funzioni di presidente, e se
sono previste elezioni un comitato
elettorale, composto da due scrutatori
ed un presidente.
7.4
Il segretario provvede a redigere il
verbale che deve contenere:
-
L’ordine del giorno;
-
Una breve sintesi degli interventi;
-
Il testo delle mozioni sottoposte a
votazione con il relativo risultato;
-
I risultati elettorali;
-
Una breve sintesi delle decisioni
prese.
Il verbale deve essere sottoscritto dal
segretario e dai Responsabili di zona
7.5 L’Assemblea di zona delibera a
mezzo di mozioni presentate, per
iscritto da uno o più partecipanti, al
comitato Mozioni nei tempi stabiliti
dalla presidenza e comunicati all’inizio
dei lavori.
Il comitato mozioni, d’intesa con i
presentatori, può apportare delle
modifiche alle mozioni stesse, nonché
coordinare tra di loro più mozioni di
contenuto analogo, prima di presentarle
alla presidenza.
Per ogni mozione è previsto un
intervento a favore ed uno contrario;
poi si procederà alle votazioni.
7.6
In ogni assemblea è previsto lo spazio
di non più di trenta minuti da riservare
ad interrogazioni sinteticamente
formulate su eventi di vita associativa
di zona.
Il presentatore ha il diritto di
illustrarle per non più di cinque
minuti.
Segue una risposta del comitato di zona
per non più di cinque minuti.
7.7 Le deliberazioni sono prese
con votazione simultanea per alzata di
mano o con altro sistema palese.
La votazione è valida se ha votato la
metà più uno dei presenti all’assemblea
aventi diritto al voto.
I voti favorevoli, quelli contrari e gli
astenuti vengono separatamente
computati.
L’Assemblea delibera con la maggioranza
dei voti espressi.
7.8 Qualsiasi capo che abbia
terminato l’iter specifico di
formazione, in servizio o a
disposizione, è eleggibile quale membro
di Comitato o Responsabile di Zona,
qualora abbia espresso personalmente la
propria disponibilità.
Qualora fosse impossibilitato a
partecipare, il candidato potrà
comunicare la propria disponibilità per
iscritto.
Per l’elezione dei membri di Comitato,
lo stesso Comitato di Zona può proporre
dei candidati illustrandone le
motivazioni.
E’ compito dei presidenti stabilire il
termine improrogabile di presentazione
delle candidature, nonché l’ora iniziale
e finale delle elezioni.
Le elezioni avvengono per scrutinio
segreto.
I candidati risultano eletti qualora
ottengano la maggioranza dei voti
espressi.
Nel caso in cui il numero dei candidati
fosse maggiore dei posti vacanti,
risulteranno eletti tra loro quelli
avranno riportato il numero maggiore dei
voti.
In caso di parità dei voti si procede al
ballottaggio.
Ogni elettore potrà esprimere tante
preferenze quanti sono i posti vacanti
per ciascuno dei due sessi all’interno
del Comitato di zona.
7.9
Qualora uno dei membri del Comitato
rassegni le dimissioni dal collegio, le
stesse diverranno operative in
coincidenza con l’assemblea di Zona
seguente.
7.10
E’ nulla ogni decisione presa in
contrasto con quanto stabilito dallo
Statuto e dai Regolamenti Agesci.
Art.8
Consiglio di Zona
Il Consiglio
di Zona è convocato dai Responsabili di
Zona almeno tre volte all’anno per:
a)
promuovere la formazione e la crescita
delle Comunità Capi attraverso la
presenza ed il ruolo dei Capi Gruppo;
b)
favorire il dibattito ed il confronto
fra le Comunità Capi, il collegamento
tra queste gli altri livelli associativi
ed il territorio e la circolazione delle
informazioni;
c)
tutelare, sostenere e valorizzare la
proposta educativa delle Comunità Capi;
d)
istruire i lavori dell’Assemblea
e del Convegno Capi di Zona;
e)
redigere il Progetto di Zona secondo
le indicazioni del Convegno Capi;
f)
approvare e verificare
i programmi annuali per la realizzazione
del Progetto, comprensivi di tutte le
attività coinvolgenti i soci giovani
ed i soci adulti;
g)
esprimere un parere sul bilancio
preventivo predisposto dal Comitato
di zona;
h)
assumere i compiti del Comitato, qualora
deliberato in tal senso dall’Assemblea,
aggirando gli incarichi alle branche e
quelli previsti in base al Progetto di
Zona a membri del Consiglio stesso.
Ne fanno
parte:
____________
·
componenti il Comitato di Zona;
·
i Capi Gruppo e gli Assistenti
ecclesiastici dei Gruppi censiti nella
Zona;
·
con solo diritto di parola gli
eventuali Incaricati nominati dal
Comitato di Zona ed i Consiglieri
generali censiti in Zona.
8.1 Gli assistenti ecclesiastici
possono delegare alla partecipazione uno
dei due Capi Gruppo del proprio gruppo
di appartenenza.
Art. 9 Comitato di Zona
Sono compiti
del Comitato di Zona:
a)
attuare il programma di Zona,
riferendone al Consiglio ed
all’Assemblea di Zona;
b)
proporre alla competente autorità
ecclesiastica la nomina dell’Assistente
ecclesiastico di Zona;
c)
predisporre i bilanci consuntivo,
preconsuntivo e preventivo su
schema uniforme a quello del Comitato
nazionale;
d)
autorizzare il censimento di Gruppi e di
Unità e la formazione di nuovi Gruppi e
Unità.
Ne fanno parte:
-
una Responsabile ed un Responsabile;
-
un Assistente ecclesiastico;
-
almeno tre Capi che assumono
incarichi specifici in base al
Progetto di Zona e per delega, in
mancanza di Incaricati appositamente
nominati dal Comitato di Zona, uno
ciascuno la cura delle tre branche.
Art. 10 Comitato di Zona: Incaricati
nominati e pattuglie
Il Comitato di Zona può avvalersi del
supporto di Incaricati e di pattuglie
permanenti o temporanee che nomina sotto
la propria responsabilità.
Art. 11
Incaricati alla Branca di
Zona: rapporti con i soci adulti in
servizio nelle Unità:
Gli incaricati di Zona
alle branche, si riuniscono
periodicamente con i rispettivi soci
adulti in servizio nelle Unità per:
a)
conoscere, valorizzare e diffondere le
esperienze metodologiche esistenti in
Zona e curare le sperimentazioni
attivate;
b)
contribuire alla conoscenza della realtà
giovanile a livello di Zona e dei
bisogni di formazione metodologica dei
soci adulti della Zona;
c)
coordinare le attività della branca di
Zona;
d)
costituire il riferimento locale per il
Progetto/programma regionale nella
specificità della branca.
Art.
12 Responsabili di Zona
Sono compiti
dei Responsabili di Zona:
a)
convocare il Convegno Capi e l’Assemblea
di Zona;
b)
convocare e presiedere il Consiglio ed
il Comitato di Zona;
c)
curare, in sintonia con gli altri membri
del Comitato, i rapporti a livello di
Zona con gli organismi civili ed
ecclesialii, con le altre associazioni
educative, con la stampa e gli altri
mezzi di comunicazione.
La Responsabile ed il
Responsabile di Zona, congiuntamente,
hanno la rappresentanza legale della
Zona.
Se per dimissioni o altra
causa la Responsabile o il Responsabile
di Zona sono impossibilitati ad
esercitare le loro funzioni, queste
ultime sono svolte per intero fino alla
successiva Assemblea da chi permane in
carica, o se ambedue impossibilitati,
dal componente più anziano di carica del
Comitato di Zona ovvero da un Capo a ciò
nominato dai Responsabili regionali.
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